SIGLATA LA CONVENZIONE PER LO STADIO "BIANCO"Inserito da Ufficio Stampa - Attilio Palma il 15-03-2011 alle ore 21:30
COMUNE DI GALLIPOLI
REP. N. 2759
CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GALLIPOLI- PROV. DI LECCE
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA ASD "GALLIPOLI FOOTBALL 1909" PER L'USO E LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "ANTONIO BIANCO" SITO AL LIDO SAN GIOVANNI LUNGOMARE GALILEO GALILEI.
L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di marzo, in
Gallipoli e nella sede Municipale di Via Antonietta De Pace 78, avanti a me Segretario Generale del Comune di Gallipoli, Dott. Guido DE MAGISTRIS, legalmente autorizzato a stipulare gli atti nella forma pubblica, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.97 comma 4 lett.
C), del T.U. 267/2000 non assistito da testimoni per espressa rinunzia fattavi dai comparenti di comune accordo tra loro e col mio consenso a norma di legge, si sono personalmente costituiti i Sigg:
- Dott.ssa Laura RELLA, nella sua espressa qualità di Dirigente del
Servizio n.1 del Comune di Gallipoli C.F.82000090751, nella cui sede è domiciliata per la carica e nel cui nome stipula il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Sig. Attilio Caputo nato a Melissano (LE) il 03/09/1968 e residente a Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano del Capo, alla via Nazionale, 24 C.F. CPTTTL68P03F109H in qualità di Presidente Pro-Tempore della Società Sportiva "Associazione Sportiva Dilettantistica GALLIPOLI FOOTBALL 1909" con sede sociale in Gallipoli via della Provvidenza, 18, CF 91023810756.
PREMESSO CHE:
- L'Amministrazione Comunale di Gallipoli è nella disponibilità dello Stadio Comunale "Antonio Bianco" sito al Lido San Giovanni Lungomare Galileo Galilei;
- Tale complesso è stato realizzato e successivamente potenziato allo scopo principale ma non esclusivo di ospitare l'attività e le
manifestazioni calcistiche di tipo professionistico e dilettantistico.
- La G.C. con deliberazioni nn. 282/2010, 353/2010 ha concesso in uso il campo di calcio sito al Lido San Giovanni all'Associazione Sportiva dilettantistica "Gallipoli Football 1909" secondo lo schema in esse contenuto, mentre con la deliberazione n. 02/2011 ha concesso, in comodato d'uso, anche l'immobile annesso al Campo di Calcio, da destinare ad Uffici dell'Associazione sportiva stessa.
Tutto quanto innanzi premesso da ritenersi facente parte del presente atto.
SI COVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Gallipoli concede alla Società "Associazione Sportiva
Dilettantistica GALLIPOLI FOOTBALL 1909" per lo svolgimento delle gare di campionato e di Coppa Italia, delle gare amichevoli, degli allenamenti, delle gare ufficiali e degli allenamenti delle squadre del settore giovanile, secondo il calendario ufficiale, nonché per lo svolgimento, comunque, di ulteriori manifestazioni connesse e funzionali alle finalità statutarie dell'Associazione, l'uso e la gestione dei seguenti impianti siti presso lo Stadio Comunale "Antonio Bianco" ubicato al Lido San Giovanni Lungomare Galileo Galilei (di seguito indicato Stadio Comunale).
· Campo di calcio;
· Servizi e accessori riconosciuti dal Comune necessari e comunque
utili per l'esercizio di tali attività (spogliatoio, bagni,
pertinenze, impianto di illuminazione, etc.), con esclusione dell'alloggio custode;
· Gradinate, curve, tribune (comprensive dei locali accessori
destinati a servizi )
· Immobile annesso al Campo di Calcio, da destinare al Uffici
dell'Associazione sportiva stessa, in comodato d'uso.
ART. 2 - ACCESSO AGLI IMPIANTI
Agli impianti affidati in concessione e sopra elencati accederanno gli spettatori durante lo svolgimento delle gare, i giocatori, gli
allenatori, i dirigenti della Società Concessionaria e della squadra
ospite, gli arbitri e tutti i soggetti la cui presenza è legata alla
gestione della sicurezza della struttura così come autorizzati
unicamente dall' "Associazione Sportiva Dilettantistica GALLIPOLI
FOOTBALL 1909".
ART. 3 - INTRASFERIBILITÀ DELLA CONCESSIONE
La società Concessionaria non potrà cedere a terzi, a qualsiasi
titolo, la presente convenzione. Fermo il divieto di cui sopra
l'Associazione Sportiva potrà consentire a titolo gratuito l'utilizzo
delle struttura a società od associazioni aventi finalità statutarie
omologhe a quelle della concessionaria al fine di garantire l'attività sociale e la diffusione dello sport.
ART. 4 - AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA
L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di autorizzare
l'uso dello stadio e dei servizi per lo svolgimento di partite
internazionali, di coppa e di campionato che la F.I.G.C. dovesse
stabilire di far disputare nello stadio, fermo restando che dovrà
essere fornita dalla squadra considerata ospitante idonea copertura assicurativa per eventuali danni.
ART. 5 - CONCESSIONE A FAVORE DI TERZI.
Al Comune è riservato, previo accordo separato, il diritto di
concedere a terzi il campo di gioco, i locali, i servizi elencati per lo
svolgimento di altre manifestazioni (sportive, artistiche, culturali,
ricreative e in genere di interesse generale), autorizzate o promosse dal Comune stesso.
Sono in ogni caso esclusi dalla concessione a terzi:
- spogliatoio squadra locale;
- spogliatoio squadra primavera;
- magazzini deposito;
- ufficio.
Inoltre la concessione a terzi deve contenere l'obbligo per il terzo
concessionario di provvedere, al termine dell'utilizzo, alla pulizia
di tutte le strutture dello stadio utilizzate (gratinate, servizi,
spogliatoi, ingresso, etc.) di cui sin d'ora l'"Associazione Sportiva
Dilettantistica GALLIPOLI FOOTBALL 1909" è esonerato da ogni
responsabilità.
Comunque sul rettangolo del terreno di gioco (manto erboso), durante la concessione, a terzi, non potranno essere installati manufatti di qualsiasi genere, salvo che non vengano predisposti opportuni accorgimenti tecnici e con l'obbligo del terzo concessionario di ripristinare il rettangolo del terreno di gioco (manto erboso) nelle stesse identiche condizioni di cui al verbale di consegna, previo deposito, da parte del terzo, di versamento di cauzione e/o polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che comunque non dovrà essere inferiore a EUR 300.000,00 (trecentomila).
ART. 6- RESPONSABILITÀ PER L'USO DEGLI IMPIANTI
Con esclusivo riferimento all'uso delle strutture da parte della
Concessionaria o di altri in forza della concessione, sono posti a
carico della Società Concessionaria i seguenti obblighi:
* la Società Concessionaria si obbliga ad usare lo stadio, gli
impianti e le attrezzature con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere. Si obbliga, altresì, ad esonerare e manlevare il Comune di Gallipoli da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti causati da cattivo o irregolare uso delle strutture o comunque in occasione dell'utilizzazione delle stesse da parte della medesima concessionaria, fermo restando e salvo quanto previsto dal successivo art. 13;
* la Società Concessionaria sarà inoltre obbligata a risarcire il
Comune di Gallipoli per ogni e qualsiasi danno o deterioramento
provocato o comunque accorso agli impianti, locali e attrezzature,
dotazione ed accessori in occasione dell'utilizzazione delle stesse
strutture da parte della concessionaria medesima
* la Concessionaria dovrà provvedere (sotto pena di decadenza)
immediatamente a proprie spese, al ripristino e, se il caso, alla
sostituzione di quanto risulti danneggiato o deteriorato, per dolo o
colpa grave della concessionaria salvi sempre ulteriori danni, ed
escluso per la Concessionaria, qualsiasi rimborso o altra indennità;
* Il Comune di Gallipoli è in ogni caso tenuto a rendere idoneo e
agibile l'impianto in questione per lo svolgimento di manifestazioni
sportive e/o ricreative di vario genere e contenuto.
ART. 7 - SERVIZIO VENDITA BIGLIETTI
Fanno carico alla società concessionaria i servizi di vendita dei
biglietti e di controllo degli ingressi, quest'ultimo dovrà essere
effettuato fino al completo sgombero dello stadio da parte di tutti
gli spettatori.
ART. 8 - SPETTATORI AMMESSI ALLO STADIO
La Società Concessionaria si obbliga (manlevando il Comune da ogni eventuale responsabilità) che il numero delle persone a qualsiasi titolo ammesse allo stadio non sia superiore a quello stabilito dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli.
ART. 9 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE DISPOSIZIONI
Limitatamente alle partite ufficiali dell'"Associazione Sportiva
Dilettantistica GALLIPOLI FOOTBALL 1909", rimane a carico della
Società Concessionaria l'obbligo di adeguamento automatico a tutte le disposizioni vigenti e sopravvenienti in materia di messa in sicurezza degli stadi.
ART. 10 - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
La Società Concessionaria ha l'obbligo di predisporre in occasione
degli incontri di calcio previsti, un idoneo servizio di pronto
soccorso, secondo le vigenti norme.
ART. 11 - PULIZIA DEGLI IMPIANTI
La Società Concessionaria si impegna a proprie spese a fare eseguire la pulizia completa delle gradinate, delle tribune, dell'anello interno, del campo di gioco, dei servizi e delle dipendenze connesse con l'impianto, entro ventiquattro ore successive all'espletamento delle partite. Tale servizio sarà a carico del Comune in occasione di manifestazioni da esso promosse e ammesse dagli accordi separati con l'"Associazione Sportiva Dilettantistica GALLIPOLI FOOTBALL 1909".
ART. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA
La Concessionaria è tenuta a tutti i servizi di manutenzione e
gestione ordinaria come di seguito specificato:
* obbligo di assicurare la vigilanza e la custodia della struttura per
tutto l'arco temporale di durata della presente convenzione.;
* obbligo di provvedere alle spese per il servizio di vendita e
controllo dei biglietti per quanto attiene alle partite e alle
manifestazioni organizzate dalla Concessionaria a proprie spese;
* obbligo di assicurare la chiusura degli impianti ed il loro completo sgombero da parte del pubblico al termine delle partite e di tutte le eventuali manifestazioni organizzate dalla Concessionaria ai sensi della presente convenzione;
* obbligo di provvedere comunque ai lavori di ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 di propria iniziativa o su indicazione del Comune. Qualora la Società non provveda all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria su indicazione del Comune entro il termine di trenta giorni provvederà il Comune stesso con addebito di spese.
Sono a carico della Concessionaria i seguenti oneri: fornitura di
energia elettrica, acqua potabile, combustibile e/o gas metano per
impianto di riscaldamento e produzione acqua calda.
ART. 13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli oneri relativi all'ampliamento, al rinnovo dell'impianto nonché
quelli di riparazione e manutenzione straordinaria del campo di gioco, delle tribune, delle gradinate e dei locali adibiti a servizi
accessori, nonché l'impiantistica idraulica, elettrica e di riscaldamento, saranno a carico del Comune di Gallipoli, tranne che non derivino da responsabilità del concessionario o della sua tifoseria.
Il Comune provvede per gli impianti di cui al punto 1 alla
manutenzione straordinaria intendendosi per tale anche gli interventi necessari per assicurare il funzionamento e la stabilità delle strutture. La Società può essere autorizzata dal Comune ad effettuare, a sua completa cura e spese, all'interno degli impianti opere e lavori sotto il controllo degli Uffici Tecnici Comunali. Dette opere e lavori, al termine della convenzione, rimarranno di proprietà del Comune, senza alcun onere a carico dello stesso.
ART. 14 - PAGAMENTO DEL CANONE
Il canone annuo, onnicomprensivo anche delle concessioni di pubblicità di cui all'art. 16, viene fissato in EUR 1.000,00 (mille) oltre IVA. Il suddetto canone sarà versato in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ciascun anno di validità del contratto.
ART. 15 - CONCESSIONI PUBBLICITARIE
Limitatamente alle attività calcistiche di cui alla presente
convenzione, i servizi di pubblicità (audiovisivi, cartellonistici,
affissionistici, ecc.) vengono concessi all'"Associazione Sportiva
Dilettantistica GALLIPOLI FOOTBALL 1909" per la durata della
convenzione medesima. Il Comune autorizza la Società sportiva ad effettuare concessioni per l'installazione di cartelloni pubblicitari nell'ambito dello stadio.
ART. 16 - POTERE DI VERIFICA E CONTROLLO
Il Comune di Gallipoli, in qualsiasi momento ma previo formale
preavviso, potrà effettuare gli opportuni controlli e verifiche di
competenza all'interno dello stadio.
ART. 17 - ESECUZIONI DEI LAVORI DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune potrà eseguire in ogni tempo, nelle diverse parti che
compongono lo stadio, i lavori di carattere ordinario e straordinario
ed urgente che si rendessero necessari dandone semplice comunicazione alla società concessionaria.
Ove, la Concessionaria, per ragioni di straordinaria urgenza, debba
eseguire interventi, lavori di qualunque tipo, dovrà conseguire
preventiva autorizzazione scritta dall'Amministrazione Comunale che si riserva, in ogni caso, di valutare le opportunità dell'intervento.
ART. 18 - DECADENZA E REVOCA
La decadenza della concessione si verificherà senza pronuncia
dell'A.G.
per:
* uso dello stadio (campo, pertinenza e servizi) diverso da quello
convenuto;
* inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4;
* mancato pagamento del canone;
* la concessione potrà comunque essere revocata in ogni tempo, per motivi di interesse pubblico dichiarati dalla pubblica autorità, con l'obbligo per il Comune di corrispondere un indennizzo alla
Concessionaria pari alle annualità non utilizzate dall'impianto e
comunque non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila).
ART. 19 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha durata per le stagioni calcistiche dalla data di
sottoscrizione al 30 giugno 2015. La stessa pertanto comprende tutti i mesi dell'anno. In nessun caso potrà, pertanto, presumersi tacitamente rinnovata la concessione dell'uso dello stadio da parte della Concessionaria, la cui ulteriore detenzione, dopo la scadenza
prevista, sarà sempre e comunque a titolo precario e potrà essere fatta cessare in qualunque momento, anche mediante esecuzione amministrativa, senza bisogno di pronuncia di adire l' A.G..
Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso
questa sede municipale.
ART. 22 - SPESE
Sono a carico della concessionaria le spese inerenti e conseguenti
alla presente cessione ed eventuali rinnovazioni compreso bollo e
registrazione.
Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente contratto
che, letto ai costituiti e dichiarato conforme alla loro volontà, viene sottoscritto qui di seguito.
Redatto da persona di mia fiducia in numero otto fogli dattiloscritti
fino qui.
Il Dirigente
Dr.ssa Laura RELLA
-------------------------------------
Per la Soc. ASD " GALLIPOLI FOOTBALL 1909"
Il Presidente Attilio Caputo
----------------------------------------
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido DE MAGISTRIS

test di telemetria
Test telemetrici in collaborazione con UNIMED su 5 players del gallipoli